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Dall’Iperammortamento al Credito di imposta 2020: recuperi fino al 40% dell’investimento

credito imposta 2020

L’Iperammortamento 2019 non è stato rinnovato, pertanto le aziende che investiranno in beni relativi all’Industria 4.0, come le stampanti 3D, non potranno più recuperare il 270% dell’investimento. Tuttavia non bisogna disperare, perché la Legge di Bilancio 2020 prevede comunque il Credito d’Imposta 2020 un incentivo ad acquistare beni strumentali nuovi, materiali (previsti dall’Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) e immateriali (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate sul territorio dello Stato.

IN COSA CONSISTE IL CREDITO D’IMPOSTA 2020

Il Credito d’Imposta 2020 è riconosciuto in misure differenti a seconda di due fattori: la consistenza dell’investimento da parte dell’azienda acquirente e la distinzione tra beni materiali (Allegato A) e immateriali (Allegato B).

In particolare, per quanto riguarda gli acquisti di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, l’azienda acquirente potrà recuperare:

  • il 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • il 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Relativamente agli investimenti in beni strumentali immateriali, invece, il Credito d’Imposta 2020 è riconosciuto nella misura del:

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.

Infine, per gli investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli citati nell’Allegato A, il Credito d’Imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

NOTA BENE: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

CHI HA DIRITTO AL CREDITO D’IMPOSTA 2020

Al Credito d’Imposta 2020 possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti dalla natura giuridica. Possono accedervi tutte le aziende indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Chi invece è escluso? Le aziende in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. O anche le imprese oggetto di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

COME USUFRUIRNE?

Il Credito d’Imposta è valido per tutti gli investimenti effettuati:

  • a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
  • entro il 30 giugno 2021 a patto che entro il 31 dicembre 2020 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal soggetto venditore e che l’acquirente abbia saldato un acconto di almeno il 20% dell’importo del costo di acquisizione.

Inoltre, per quanto riguarda i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le aziende acquirenti dovranno produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1) Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020

2) Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36)

3) Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11)

4) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94).

Fonte: Ministero dello sviluppo economico (MISE)

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