Il punto di riferimento del 3D nel ❤ della Brianza

Piano Transizione 4.0: maggiorati tetti e aliquote per l’iperammortamento 2021 sulle stampanti 3D

credito imposta 2021

Il nuovo anno è iniziato e, come sempre, è tempo di fare il punto sulle agevolazioni a cui può accedere chi acquista una stampante 3D di nuova generazione, indipendentemente dalla tecnologia (filamento, resina o sinterizzazione). Anche nella Legge di Bilancio del 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178), infatti, è presente un piano di detrazione fiscale per i Beni materiali (previsti dall’Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) e immateriali (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate sul territorio dello Stato: il Piano Nazionale di Transizione 4.0, che noi, semplificando per il nostro settore, chiamiamo iperammortamento 2021 sulle stampanti 3D.

COSA È IL PIANO TRANSIZIONE 4.0?

Il Piano Transizione 4.0 è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano, ed è quello che può essere definito come il piano che determina il prolungamento del Credito d’Imposta 2020 e addirittura un aumento di aliquote e massimali, con il duplice obiettivo – dichiarato dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) – di incentivare gli investimenti privati e di dare stabilità e certezza alle imprese con le suddette misure, che hanno effetto sin dal novembre 2020 (con un anticipo sulla data di decorrenza della misura) fino a giugno 2023.

NUOVA DURATA DELLE MISURE

I nuovi crediti di imposta sono previsti per 2 anni; non sono quindi annuali come quelli degli anni precedenti. Inoltre, come anticipato, la decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020, permettendo così ad ancora più soggetti di beneficiare delle nuove misure.

Confermata invece la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

AUMENTO DI ALIQUOTE E MASSIMALI

L’iperammortamento 2021 è riconosciuto in misure differenti a seconda di due fattori: la consistenza dell’investimento da parte dell’azienda acquirente e la distinzione tra beni materiali (Allegato A) e immateriali (Allegato B).

Nello specifico, relativamente agli acquisti di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Beni materiali 4.0), il Piano Transizione 4.0 prevede un rialzo sia delle aliquote che dei massimali rispetto alla Legge di Bilancio precedente. Pertanto l’azienda acquirente può recuperare l’investimento nei termini:

  • del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro per il 2021, e del 40% per il 2022;
  • del 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro per il 2021, e del 20% per il 2022;
  • del 10% (nuova aliquota) nel 2021 e nel 2022 per spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni (nuovo tetto).

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milioni di euro (era del 15% con tetto 700.000 euro nel 2020).

Un’ulteriore novità però è data dal Credito Formazione 4.0: è stata introdotta infatti un’estensione del credito d’imposta alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori ed è riconosciuto nell’ambito del biennio interessato (2021-2022).

CHI PUÒ ACCEDERE AL PIANO TRANSIZIONE 4.0?

All’iperammortamento 2021 sulle stampanti 3D per recuperare l’investimento fino al 50%, hanno diritto tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti dalla natura giuridica. Possono accedervi tutte le aziende indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono invece escluse le aziende in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. O anche le imprese oggetto di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CHI PUÒ ACCEDERE AL PIANO TRANSIZIONE 4.0?

Il Piano Transizione 4.0 è valido per tutti gli investimenti effettuati:

  • a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;
  • entro il 30 giugno 2023 a patto che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal soggetto venditore e che l’acquirente abbia saldato un acconto di almeno il 20% dell’importo del costo di acquisizione.

Inoltre, per quanto riguarda i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le aziende acquirenti dovranno produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

piano transizione 4.0 iperammortamento stampanti 3d sharebot monza

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1) Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n.178)

2) Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36)

3) Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11)

4) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94).

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

0 Commenti

Leave a reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*